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illegittime le liste d’attesa per gli anziani non autosufficienti

– della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 30 luglio 2012 n. 45-4248 avente ad oggetto: “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25- 12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”; – del parere favorevole reso dal C.O.RE.SA. nella seduta del 24/05/2012;

– di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris solo in parte; che, con riferimento alla previsione per cui, oltre i 60 giorni complessivi, la retta dei servizi offerti dalle strutture residenziali socio-sanitarie sia a carico totale della persona (Allegato n. 1, paragrafo n. 8, della d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012), essa appare immune dalle censure di parte ricorrente, sia perché non si esclude che venga preventivamente effettuata la valutazione del bisogno del singolo utente, sia perché – come evidenziato dalla difesa della Regione – in caso di valutazione di perdurante non autosufficienza sono applicabili le percentuali di compartecipazione al costo delle prestazioni fissate dal d.P.C.M. 29 novembre 2001, All. 1.C, punto 9; che, quanto all’impugnazione della citata d.G.R. nella parte in cui essa si riferisce ai trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche (Allegato 1, par. n. 5.5, ultimo capoverso), parimenti non si ravvisa fumus boni iuris, non trattandosi di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (salvo i trasporti effettuati in regime di urgenza) e non essendo condivisibile il profilo di disparità di trattamento genericamente adombrato nel ricorso; che, con riferimento all’istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell’anziano (liste di attesa previste nell’ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili: Allegato n. 6 della delibera impugnata, paragrafo “Selezione e attivazione”), sono viceversa ravvisabili profili di fondatezza del gravame, trattandosi di una previsione che incide su prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (d.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale (cfr. il precedente cautelare della Sezione, n. 381 del 2012); che, con riferimento a quest’ultimo aspetto, sussiste anche il requisito del periculum in mora, attese le ricadute applicative di immediata rilevanza per gli interessi collettivi di cui sono portatori gli organismi ricorrenti; che, pertanto, l’efficacia dell’atto impugnato deve essere sospesa solo in parte qua; che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi; che la discussione per il merito del ricorso va fissata alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, Accoglie l’istanza cautelare proposta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia della d.G.R. n. 45- 4248, del 30 luglio 2012, in parte qua. 

Compensa le spese della fase cautelare. Fissa la discussione per il merito alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Manuela Sinigoi, Referendario Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)