fbpx

Senato delle Regioni e federalismo fiscale: le proposte dei 10 saggi

Nel contempo la Corte Costituzionale ha indicato l’opportunità di modificare la legge elettorale. Negli inviti rivolti alle Camere dal presidente della Consulta Gallo è stato evidenziato come il ‘porcellum’ sia ‘sospettato di incostituzionalita”.
I saggi scrivono che ”occorre intervenire anche sulla finanza decentrata, concludendo in tempi rapidi il processo di attuazione della riforma del 2009 sul federalismo fiscale”.

video

“La riforma della finanza locale e regionale avviata con la legge 42/2009 sul federalismo fiscale e con i successivi decreti legislati vi e’ stata frenata dalla crisi economico- finanziaria. Il processo di consolidamento dei conti pubblici ha investito la finanza decentrata”.

“In particolare la riduzione delle risorse riconosciute a Regioni e Comuni e i nuovi vincoli loro imposti hanno costretto gli enti locali a riduzioni di spesa, soprattutto di investimento, e a un aumento della pressione fiscale in un quadro di progressiva ricentralizzazione della finanza pubblica. La crisi potrebbe costituire, invece, una ragione per esaltare le ragioni del federalismo fiscale. Questa riforma, infatti, rafforza la responsabilita’ delle autonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra tutti i livelli di governo e tra enti decentrati ispirata a criteri di equita’ e di efficienza”, prosegue il documento,

“La riforma non va lasciata nel limbo; va invece ripresa come componente essenziale delle politiche per il rilancio del Paese. Perche’ una riforma del federalismo fiscale possa conseguire i risultati attesi occorre adottar e uno schema di separazione dei tributi, nel senso della effettiva possibilita’ per gli Enti Locali e per le Regioni di stabilire e applicare “tributi ed entrate propri” (art. 119.2 Cost.)”.
“Si propone, attraverso fonti normative appropriate, di : a) definire le adeguate dimensioni demografiche per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali; b) rafforzare i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti Locali che si trovino in condizioni di grave disavanzo finanziario; c) vietare interventi statali a ripiano del deficit degli Enti territoriali, che non siano accompagnati da forme di c ommissariamento statale; d) prevedere un sistema di finanziamento degli Enti territoriali in grado di favorire la responsabilizzazione sulla spesa, anche per mezzo del Senato delle Regioni; e) includere nel terzo comma dell’art. 117 materie che hanno un carattere effettivamente condiviso come l’ambiente e i beni culturali, ferma la tutela minima assicurata dallo Stato; f) rivedere il secondo comma del’art. 119 Cost. per ridefinire il “fondo perequativo” come “fondo di trasferimento perequativo”, al fine di evitare un eccesso di compartecipazioni, facendo cosi’ chiarezza sulle fonti della perequazione; g) approvare la Carta delle Autonomie per la specificazion e delle funzioni amministrative degli enti locali e prevedere la drastica semplificazione dei livelli intermedi di amministrazione tra Regione e Comune; h) assegnare a ciascun livello di governo imposte proprie; i) determinare le capacita’ fiscali standard di ogni ente, operache a differenza di quella relativa ai costi e fabbisogni standard non e’ mai cominciato; l) ricomprendere le Regioni a Statuto Speciale nella nuova architettura finanziaria, rilanciando le ragioni della specialita’ nel quadro della finanza pubblica nazionale ed europea; m) rivisitare il patto di stabilita’ interno e la legge rafforzata di bilancio, per consentire forme di flessibilita’ anche a livello regionale”.
I saggi proseguono per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni, “Nel quadro di un riassetto delle autonomie regionali si ritiene opportuno procedere ad interventi diretti ad elevare le capacita’ di governo e le consequenziali responsabilita’ delle Regioni. In questa prospettiva potrebbero essere valutate ipotesi di accorpamento su base volontaria delle Regioni di piccole dimensioni (ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale) allo scopo di garantire un governo piu’ efficiente . Devono essere altresi’ rafforzati gli strumenti di cooperazione e coordinamento istituzionale tra Enti Locali, tra diverse Regioni, tra Stato e Regioni. Inoltre , è opinione quasi unanime che il punto piu’ critico del nuovo titolo V della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (Art. 117), e in specie dalla enumerazione delle materie di competenza concorrente . Il Gruppo di lavoro propone percio’ che con un disegno di legge costituzionale ad hoc siano introdotte alcune limitate modifiche all’articolo 117 della Costituzione. Esse dovrebbero prevedere: a) che l’elenco delle materie di competenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnando alla co mpetenza esclusiva dello Stato le grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la attivita’ di produzione e trasporto di energia di interesse nazionale, l’ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di
interesse nazionale, attribuendo conseguentemente alla potesta’ legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici”.
Infine si chioede che “spetti allo Stato decidere quali infrastrutture siano di interesse nazionale, automaticamente attribuendo le altre alla competenza regionale; c) che sia riportata alla competenza esclusiva del legislatore statale la “sicurez za sul lavoro”; d) che nell’art. 117 sia inserita la clausola di supremazia presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dell’art. 117, che in ogni caso “il legislatore stat ale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta’, puo’ adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica”.
Tale previsione potrebbe condurre a limitare l’uso da parte dello Stato delle cosiddette competenze trasversali (come la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile e i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali) in funzione di limitazione delle competenze regionali.
Napolitano ha sottolineato che “l’iniziativa di istituire questi gruppi di lavoro, il mandato ad essi affidato, le relazioni che ne sono scaturite, rappresentano il contributo conclusivo – alla vigilia del compimento del mio mandato e della scelta del nuovo Presidente – che sono stato in grado di dare alla soluzione del problema del governo dopo le elezioni del 24 febbraio. Le due relazioni valgono a porre più che mai al centro dell’attenzione delle forze politiche i problemi essenziali cui sono legati il mandato ad essi affidato, le relazioni che ne sono scaturite, rappresentano il contributo conclusivo – alla vigilia del compimento del mio mandato e della scelta del nuovo Presidente – che sono stato in grado di dare alla soluzione del problema del governo dopo le elezioni del 24 febbraio. Le due relazioni valgono a porre più che mai al centro dell’attenzione delle forze politiche i problemi essenziali cui sono legati il soddisfacimento delle attese e dei bisogni più urgenti dei cittadini e del paese e lo sviluppo futuro dell’Italia, della società e della democrazia italiana. E sviluppo futuro significa prospettiva per un’intera giovane generazione, oggi fortemente inquieta”