Pagina informativa con tutte le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili ad alberghi, pensioni, motel, villaggi turistici, agriturismi, rifugi alpini, bed & breakfast, campeggi, ecc. Aggiornamento con il D.M. 09/08/2016 che ha inserito nel Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 una specifica RTV per alcune di queste attività. Indicazioni su scadenze e norme per l’adeguamento delle strutture esistenti.
Le attività ricettive turistico-alberghiere sono contemplate al n. 66 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si riporta di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti.
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE A FINI DI PREVENZIONE INCENDI – Si riporta di seguito la specifica delle categorie in cui è suddivisa l’attività n. 66 ai sensi del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione [1] specificata dall’Allegato III al D.M. 07/08/2012, che disciplina le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare.
Le strutture interessate ai controlli sono:
- alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico- alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
- strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
La classificazione è la seguente:
1 A |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |
Fino a 50 posti letto |
2 B |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |
Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto |
3 B |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |
Strutture turistico ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) |
4 C |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |
Oltre 100 posti letto |
NORMATIVA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI APPLICABILE – Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel D.M. 09/04/1994,entrato in vigore in data 11/05/1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nellaRegola tecnica verticale (RTV) emanata con il D.M. 09/08/2016, in vigore dal 22/09/2016 ed inserita nelcorpus del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 03/08/2015 [2].
Segue una specifica di dettaglio.
NORMA DI BASE (D.M. 09/04/1994) – Il D.M. 09/04/1994, oltre a disposizioni comuni (Titolo I del D.M. 09/04/1994), tratta:
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività di nuova costruzione (Titolo II, Parte I);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività esistenti (Titolo II, Parte II);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (Titolo III);
- Rifugi alpini (Titolo IV).
Il D.M. in questione è stato in seguito modificato da:
- dal D.M. 06/10/2003 (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
- dal D.M. 15/09/2005;
- dal D.M. 03/03/2014 (che reca misure specifiche per i rifugi alpini).
Il D.M. 09/04/1994 reca anche disposizioni per le attività con meno di 25 posti letto.
DISPOSIZIONI ALTERNATIVE PER ATTIVITÀ CON NUMERO DI POSTI DA 25 A 50 ESISTENTI AL 23/08/2015 (D.M. 14/07/2015) – Misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il D.M. 14/07/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2015 ed in vigore dal 23/08/2015.
Detto provvedimento reca disposizioni applicabili per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal D.M. 09/04/1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La sua emanazione discende dal D.L. 30/12/2013, n. 150, ed in particolare dall’articolo 11, comma 2, che ha disposto “Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.”.
Peraltro le disposizioni introdotte dal D.M. 14/07/2015 si applicano (sempre alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto), anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
È fatta salva, per il responsabile delle attività, la facoltà di optare per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al D.M. 09/04/1994. Pertanto le nuove disposizioni si qualificano come alternative a quelle attualmente contenute nel D.M. 09/04/1994, Titolo II – Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto – Parte II relativa alle attività esistenti, ovviamente solo con riguardo alle attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
REGOLA TECNICA VERTICALE NEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 09/08/2016) – Sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23/08/2016 è stato pubblicato il D.M. 09/08/2016, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, ed in vigore dal 22/09/2016.
Il provvedimento si applica alle attività in questione (numero 66 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, vedi sopra) – fatta eccezione per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e per i rifugi alpini [3] – in alternativa alle norme sopra menzionate. Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, del D.M. 03/08/2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all’Allegato I del medesimo D.M. 03/08/2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.5 contenente le norme in oggetto, che contengono anche una specifica sezione relativa alle opere da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25.
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI – Si ricorda che l’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 30/12/2015, n. 210 (convertito in legge dalla L. 21/2016) ha prorogato fino al 31/12/2016 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (11/05/1994), in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012.
Si rinvia per approfondimenti sul tema alle seguenti risorse:
- Adeguamento antincendio strutture ricettive: termine scadenza e piano di adeguamento
- L’adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere
[1] Si ricorda in proposito che la suddivisione in categorie e sottocategorie delle varie attività soggette ai controlli di prevenzione incendi determina la tipologia di procedimento autorizzativo che viene richiesto in caso di avvio dell’attività o modifica della stessa, nonché la frequenza e l’entità dei controlli posti in essere dal Vigili del fuoco. Si rinvia per approfondimenti in proposito all’articolo “Istanze di prevenzione incendi: le nuove modalità per la presentazione individuate dal D.M. 07/08/2012”.
[2] Si rinvia per approfondimenti in proposito all’articolo “Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) – Struttura, campo e modalità di applicazione, contenuti”
[3] Per i rifugi alpini occorre fare riferimento al D.M. 03/03/2014 (come già specificato, modificativo del Titolo IV del D.M. 09/04/1994), si veda l’articolo “Rifugi alpini: nuova regola tecnica antincendio e scadenze per l’adeguamento delle attività esistenti”; per le strutture all’aria aperta occorre fare riferimento al D.M. 28/02/2014, si veda l’articolo “Prevenzione incendi strutture ricettive all’aperto: nuova regola tecnica”.
Fonte: http://www.legislazionetecnica.it
a cura di Alfonso Mancini