Sisma Centro Italia 2016: Scadenzario Sospensione Dei Termini Per Adempimenti Tributari, Previdenziali E Vari

Con riferimento ai comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e del 26-30/10/2016, si riporta di seguito un completo scadenzario dei termini relativi ad adempimenti tributari, contributivi, previdenziali, assicurativi, relativi al pagamento di utenze, bollette e fatture varie, nonché dei termini relativi ai versamenti dei sostituti d’imposta, agli atti esecutivi ed a quelli posti in essere dagli agenti della riscossione, ai processi in corso, ecc. Il tutto ai sensi del combinato disposto del D.L. 189/2016, come modificato dal D.L. 8/2017, e del D.M. 01/09/2016. Si tiene conto anche delle proroghe disposte da ANAC per gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione a carico degli enti pubblici.

SOSPENSIONE PAGAMENTO UTENZE E FATTURE VARIE – L’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016 (convertito in legge dalla L. 229/2016) recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, stabilisce che con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas (ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate), nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia (il D.L. 8/2017 ha espunto la voce relativa alla radiotelevisione pubblica) sono temporaneamente sospesi i termini di pagamento di utenze e fatture, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero:

  • fino al 24/02/2017, con riferimento ai 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016 (di cui all’allegato 1 del D.L. 189/2016);
  • fino al 26/04/2017, con riferimento ai 69 comuni colpiti dal sisma del 26-30/10/2016 (di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016).

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del D.L. “Milleproroghe” 30/12/2016, n. 244 i termini in questione sono prorogati di ulteriori 6 mesi, e quindi rispettivamente fino al 24/08/2017 ed al 26/10/2017, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da trasmettere agli enti competenti.
Per l’operatività delle proroghe è necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti delle autorità di regolazione dei rispettivi settori.
Si prevede inoltre che le autorità, con propri provvedimenti, disciplinino le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introducano agevolazioni anche di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei Comuni di cui sopra.

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO ISTANZE VERSO LA P.A. – L’art. 48, comma 7, del D.L. 189/2016 (convertito in legge dalla L. 229/2016) recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, stabilisce che “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017” (termine inizialmente stabilito al 31 dicembre 2016 e così prorogato ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.L. “Milleproroghe” 30/12/2016, n. 244).

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI – L’art. 48, comma 13, del D.L. 189/2016 dispone che nei comuni terremotati (individuati dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/08/2016 (per i comuni di cui all’allegato 1) ovvero dal 26/10/2016 (per i comuni di cui all’allegato 2) e fino al 30/09/2017.
Si segnala anche che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 48 del D.L. 189/2016, nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/08/2016 ovvero del 26/10/2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza fino al 31/12/2016.
Entrambe le misure di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/08/2016 ovvero del 26/10/2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2.

SOSPENSIONE ATTI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE – Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 8/2017, nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (individuati rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 01/01/2017 al 30/11/2017, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CANONE RAI – In base al combinato disposto tra il D.M. 01/09/2016 e l’art. 48, commi 10 e 10-bis, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017), sono previste le seguenti sospensioni di termini.
Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24/08/2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni danneggiati dal sisma di agosto 2016 (individuati dall’allegato 1 al D.L. 189/2016), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (escluse le ritenute alla fonte, per le quali è disposta diversa e separata proroga), scadenti nel periodo compreso tra il 24/08/2016 ed il 30/11/2017.Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni.
Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 26/10/2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni danneggiati dal sisma di ottobre 2016 (individuati dall’allegato 2 al D.L. 189/2016), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (escluse le ritenute alla fonte, per le quali è disposta diversa e separata proroga), scadenti nel periodo compreso tra il 26/10/2016 ed il 30/11/2017.Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni.
La ripresa dei versamenti avviene in entrambi i casi entro il 16/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017). Gli stessi termini si applicano anche al canone RAI, ai sensi dell’art. 48, comma 11-bis, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017). Nei casi in cui per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e per l’anno 2017.
La ripresa dei adempimenti diversi dai versamenti avviene in entrambi i casi entro il 31/12/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017).
Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (individuati rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), per i tributi dovuti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 da parte dei titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole, il relativo versamento avviene in un’unica soluzione entro il 16/12/2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30/11/2018.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOSTITUTI D’IMPOSTA – L’art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016 – come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera b), del D.L. 8/2017 – dispone che i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni terremotati (individuati dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 01/01/2017 fino al 30/11/2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/1973. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
La ripresa dei versamenti avviene entro il 16/12/2017.
Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui sopra si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai singoli soggetti danneggiati che autodichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI -L’art. 49 del D.L. 189/2016 dispone sospensione di termini e adempimenti processuali come segue. Si segnala che in tutti i casi di seguito indicati, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato.

Comma 1. Sono sospesi fino al 31/05/2017 i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24/08/2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016, con le eccezioni indicate al comma 1 stesso.
Ai sensi del comma 9-bis, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione al comune di Camerino.

Comma 2. Sono sospesi fino al 31/05/2017 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 1, che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari interessati.
Ai sensi del comma 9-bis, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione al comune di Camerino.

Comma 3. Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31/05/2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24/08/2016, erano residenti o avevano sede nei comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016, e fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
Ai sensi del comma 9-ter, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione ai comuni danneggiati dal sisma del 26-30/10/2016.
Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30/10/2016, erano residenti o avevano sede nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017 solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31/03/2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato (autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Il comma 2 dell’art. 17 del D.L. 8/2017 dispone che in mancanza della prescritta autodichiarazione tempestivamente presentata, gli effetti sospensivi cessano alla data dal 31/03/2017 e sono fatti salvi quelli prodottisi fino a tale data.

Commi 4 e 5. È sospeso fino al 31/05/2017 il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali per i soggetti che alla data del 24/08/2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti:

  • i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
  • i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Ai sensi del comma 9-ter, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione ai comuni danneggiati dal sisma del 26-30/10/2016.
Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30/10/2016, erano residenti o avevano sede nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017 solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31/03/2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato (autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Il comma 2 dell’art. 17 del D.L. 8/2017 dispone che in mancanza della prescritta autodichiarazione tempestivamente presentata, gli effetti sospensivi cessano alla data dal 31/03/2017 e sono fatti salvi quelli prodottisi fino a tale data.

Comma 6.Sono sospesi fino al 31/05/2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016, i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24/08/2016.
Ai sensi del comma 9-bis, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione al comune di Camerino.

Comma 7.Sono sospesi fino al 31/05/2017 i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni, nei processi penali in cui, alla data del 24/08/2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei comuni danneggiati dal sisma del 24/08/2016 (individuati dall’allegato 1 di cui al medesimo D.L. 189/2016). Il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31/05/2017.
Ai sensi del comma 9-ter, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017, in relazione ai comuni danneggiati dal sisma del 26-30/10/2016.
Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30/10/2016, erano residenti o avevano sede nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, queste disposizioni si applicano sino al 31/07/2017 solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31/03/2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato (autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Il comma 2 dell’art. 17 del D.L. 8/2017 dispone che in mancanza della prescritta autodichiarazione tempestivamente presentata, gli effetti sospensivi cessano alla data dal 31/03/2017 e sono fatti salvi quelli prodottisi fino a tale data.

Comma 8.Sono previste specifiche eccezioni alle sospensioni di termini disposte dai commi 6 e 7.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – L’ANAC ha reso noto con un avviso in data 08/02/2017 che per le pubbliche amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013 (come modificato dal D. Leg.vo 97/2016), con sede legale nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, è stata disposta una proroga di sei mesi, fino al 30/07/2017, per i seguenti adempimenti:

  • obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, e del D. Leg.vo 33/2013 (come modificato dal D. Leg.vo 97/2016);
  • adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT) 2017-2019.

A tal proposito è intervenuta anche l’Ordinanza di Protezione civile 16/02/2017, n. 438, la quale all’art. 2 ha stabilito che “[…] i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l’aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza”. Si rammenta che la durata dello stato di emergenza è stata stabilita in 180 giorni (decorrenti dal 25/08/2016), successivamente prorogata di ulteriori 180 giorni con la Delibera con Consiglio dei Ministri del 10/02/2017.
Analoga disposizione, limitata però al Dipartimento della protezione civile, era stata prevista dall’art. 2 dell’Ordinanza 20/12/2016, n. 427.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ DELL’ISTAT – In deroga all’art. 7 del D. Leg.vo 322/1989, e del D.P.R. 24/09/2015, in relazione alle rilevazioni condotte dall’ISTAT, i connessi adempimenti gravanti su cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private residenti o operanti nelle aree interessate dal sisma sono sospesi fino al 30/06/2017 (art. 1 Ordinanza 400/2016 e successiva proroga disposta dall’art. 3 dell’Ordinanza 438/2017).