QUADRO NORMATIVO
Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel D.M. 09/04/1994, entrato in vigore in data 11/05/1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola tecnica verticale (RTV) emanata con il D.M. 09/08/2016, in vigore dal 22/09/2016 ed inserita nel corpus del cosiddetto “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 03/08/2015.
Il D.M. 09/04/1994, oltre a disposizioni comuni (Titolo I del D.M. 09/04/1994), tratta:
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività di nuova costruzione (Titolo II, Parte I, del D.M. 09/04/1994);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Attività esistenti (Titolo II, Parte II, del D.M. 09/04/1994);
- Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (Titolo III del D.M. 09/04/1994);
- Rifugi alpini (Titolo IV del D.M. 09/04/1994).
Le disposizioni in oggetto sono state successivamente modificate:
- dal D.M. 06/10/2003, (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
- dal D.M. 15/09/2005;
- dal D.M. 03/03/2014.
Misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il D.M. 14/07/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2015 ed in vigore dal 23/08/2015.
fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica n. 6/2012 Bollettino di Legislazione Tecnica n. 9/2015