“A decorrere dall’anno 2012, viene escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall’art.14, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2012 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l’importo di € 172.895.662,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni.”
– Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210)
1. L’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmata. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell’indennizzo di cui all’articolo 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 e all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quel erogare egli arretati della rivalutazione di cui al comma 1.
3. L’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in circa 70 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dallo Stato e in circa 100 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dalle Regioni a Statuto ordinario, è a carico dello Stato.
– Proroga verifiche sismiche
Il termine per l’esecuzione delle verifiche sismiche degli edifici esistenti di edilizia sanitaria e sociosanitaria, previste per gli edifici strategici e rilevanti ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/03, di cui all’art.1 comma 421 della Legge 228 del 24.12.2012, è fissato al 31.03.2014.
Prima della scadenza di tale termine il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, sentito il Dipartimento per la Protezione Civile e con il parere della Conferenza Stato – Regioni, procederà all’emanazione di specifico decreto per la definizione della metodologia di verifica e di applicazione della normativa sismica per le strutture sanitarie e sociosanitarie in sostituzione di quella prevista dall’OPCM 3274/03.
Il Ministero della Salute provvederà a tal fine alla nomina di un Gruppo di Lavoro, composto da almeno 4 rappresentanti delle Regioni, e dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e del Dipartimento della Protezione Civile.
Relazione emendamento verifica sismica
Il 31.03 2013 decade il termine ultimo (di cui all’art. 20 della L 31/2008, prorogato con Legge 228 del 24.12.2012, art. 421) stabilito per l’esecuzione delle verifiche sismiche degli edifici strategici e rilevanti previste ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/03, che devono essere effettuate a cura dei proprietari e riguardare, in via prioritaria, edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
A tal proposito è interessante la lettura della relazione finale della Commissione parlamentare di Inchiesta sull’efficienza del SSN, relativa all’esito delle verifiche eseguite su circa 200 edifici ospedalieri ai sensi della OPCM, sulla quale si osserva quanto segue
1) I dati riportati nella relazione fotografano una situazione nota nella sua generalità; sono comunque molto approssimativi in quanto derivano da concetti normativi relativamente nuovi (esempio concetti di SL di collasso e di SL di inagibilità).
La genericità dei risultati delle sopradette verifiche e il loro utilizzo solamente a fini statistici è sottolineato dalla presenza di valori dei coefficienti α di molto superiori a 1, risultato di fatto non plausibile; al contrario un risultato con α < 0,2 non è condizione sufficiente per affermare la completa inadeguatezza dell’edificio, in quanto il dato non è direttamente collegato all’elemento strutturale che collassa.
I dati inoltre non tengono conto delle carenze relative ad elementi non strutturali (tamponamenti, impianti,….), il cui studio è necessario per valutare la vulnerabilità dell’edificio (e non solo della struttura).
Infine il rilevamento si riferisce alle strutture in zona sismica 1 e 2 ma va sottolineato che dal 2003 tutto il territorio nazionale è stato classificato sismico e in via generale non si può sostenere che i nosocomi in zone 3 e 4 siano “meno soggetti” alle problematiche sollevate, anzi, sono quasi tutte strutture progettate senza nessuna verifica rispetto sollecitazioni sismiche, in quanto non previste.
2) Il quadro non può avere solo la risposta di individuare le risorse finanziarie per intervenire, sia perché non ci sono sia per la dimensione finanziaria del problema (per sostituire integralmente 500 dei 1000 ospedali italiani sono necessarie risorse variabili da 100 a 150 miliardi di euro).
3) Il terremoto non aspetta! E’ indispensabile cambiare con urgenza la rotta fin qui impostata dall’OPCM del 2003: continuare a verificare (e spendere risorse) per scoprire che le strutture sono “fuori norma” è una metodologia scolastica interessante ma inutile. E’ necessario sostituire l’ordinanza (che di per se ha valore contingente e che è servita ad avviare una ricognizione utile ai fini statistici ma che non è in grado né di rappresentare l’applicazione di concetti e norme complessi quali quelli definiti dalle norme tecniche e sanitarie nè di fornire uno strumento per la gestione del rischio sismico delle strutture ospedaliere) con un atto amministrativo che dia vita ad un nuovo modo di affrontare la questione sismica.
4) Quali dovrebbero essere i contenuti di tale provvedimento:
1) affiancare alla questione sismica il “ruolo” dell’ospedale e delle funzioni sanitarie che ospitano i vari edifici; questo permette di incrociare i dati della programmazione con quelli della consistenza edilizia delle strutture.
2) Definire il rapporto tra quanto previsto dalle norme tecniche per le strutture esistenti (art. 8 del DM 08) e la responsabilità del “fuori norma”. Il capitolo 8 delle Norme Tecniche prevede infatti l’obbligo di verifica e adeguamento solo in alcune circostanze (sopraelevazione, modifica destinazione d’uso, interventi strutturali,…); quindi l’infinito mondo delle manutenzioni ospedaliere può essere effettuato senza obbligo di adeguamento al DM 08 (a condizione che non si alterino le strutture portanti); è facile intuire che ciò non ha senso, rispetto il quadro rappresentato.
E’ da segnalare inoltre che anche la normativa dei lavori pubblici, che definisce la formazione del progetto preliminare, non prevede la definizione della questione statica e sismica (in particolare il Regolamento sui lavori Pubblici – sia nella versione precedente che in quella attuale; si confrontino a tal proposito sia l’art. 18 del D.P.R. 554/1999, che disciplina i contenuti della progettazione preliminare, che l’art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina i contenuti dello studio di fattibilità).
3) Individuare per le strutture esistenti un percorso di miglioramento e di gestione del rischio sismico (con individuazione delle carenze anche non strutturali) e un livello di sicurezza rispetto al quale rapportare la verifica dell’edificio, in analogia a quanto disposto dal DL 74/2012.
Sulla base di quanto evidenziato si chiede:
– la proroga del termine stabilito per l’esecuzione delle verifiche ai sensi dell’OPCM 2003
– la nomina di un gruppo di lavoro (Ministero Salute, Ministero Infrastrutture, Dipartimento Protezione Civile, Regioni,..) per il superamento della metodologia di verifica avviata con l’OPCM e la definizione di un approccio operativo per affrontare il rischio sismico nelle strutture ospedaliere.