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DL SALUTE, DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE COSA CAMBIA NELLA SANITÀ

MEDICO DI BASE H24
Saranno le Regioni (secondo quanto prevede l’art.1) a definire l’organizzazione dei servizi territoriali di  assistenza primaria e a istituire, finanziare e coordinare le “unità complesse di cure primarie” ovvero poliambulatori dotati di medici di base, pediatri e specialisti che, lavorando a turno, possano garantire un’assistenza h24, 7 giorni su 7, coordinandosi, per via telematica, con gli  ospedali. “Per i medici di medicina generale è istituito il  ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi  restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali”.

GRADUATORIE E MOBILITÀ MEDICI
L’articolo 1 prevede poi che l’accesso al ruolo unico per  le funzioni di medico di medicina generale avvenga  attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale. La nuova legge definisce  anche gli eventuali ricollocamenti di personale in esubero:  il comma 8 dell’articolo 1 stabilisce infatti che, dopo essersi confrontate con i sindacati, le Regioni “per  comprovate esigenze di riorganizzazione della rete  assistenziale”, possano avviare processi di “mobilità del  personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende  sanitarie della Regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale”. È stata invece eliminata la norma  che prevedeva concorsi pubblici per le assunzioni di  personale a tempo indeterminato, prevedendo una riserva di posti per il personale non dirigenziale del servizio  sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo  determinato.

INTRAMOENIA

L’articolo 2 del testo si occupa delle prestazioni erogate  dai medici privatamente. Un punto inserito dalla commissione  Affari sociali della Camera stabilisce che le Regioni adottino sistemi e moduli organizzativi e tecnologici per  controllare che le prestazioni in intramoenia di un medico  non superino, nel loro complesso, quelle eseguiti nell’orario di lavoro presso Asl, ospedali o poliambulatori  pubblici. Viene stabilito inoltre che entro 60 giorni  dall’entrata in vigore della legge, una commissione ad hoc  provveda a definire una nuova griglia di tariffe massime per  le prestazioni mediche privatistiche. Ma che ai componenti
della commissione non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
       
ERRORI MEDICI
Viene stabilito che il paziente vittima di errore medico  possa fare causa direttamente all'”assicuratore”, ovvero  alla struttura sanitaria di riferimento. È invece saltato  l’obbligo per le aziende sanitarie di dotarsi di una  assicurazione e di un team di risk managment. Si stabilisce  invece che sia il ministero che deve monitorare e tentare di prevenire eventuali errori medici.

SELEZIONE DIRIGENTI SANITARI        
L’articolo 4 del nuovo testo normativo stabilisce che le  Regioni nominino i direttori generali delle aziende e degli  enti del Servizio sanitario regionale, attingendo  obbligatoriamente all’elenco regionale degli idonei e che  questo elenco venga aggiornato almeno ogni 2 anni. Viene  anche stabilito che i dirigenti medici e sanitari siano sottoposti a una verifica annuale correlata alla  retribuzione di risultato.

PENSIONE

Sono saltate le norme che riguardano le pensioni dei medici: sia la deroga alla riforma Fornero per i dipendenti del servizio sanitario, sia l’innalzamento a 67-70 anni per la pensione dei medici. Non c’è più nemmeno la norma che concede alle Regioni in piano di rientro una parziale deroga al blocco del turn over: potranno accedere alla deroga, passata dal 20 al 15%, solo quelle Regioni con i conti in rosso che avranno passato positivamente il vaglio dei tavoli tecnici “entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione” del decreto.

MALATTIE RARE, CRONICHE, LUDOPATIA
Il testo stabilisce che venga aggiornato l’elenco delle  malattie rare e croniche e i relativi livelli essenziali di assistenza. È stato invece eliminato il fondo per la
riabilitazione delle persone affette da ludopatia.

VENDITA IMMOBILI
La legge stabilisce che le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili sanitari pubblici possano essere utilizzate dalla Regione per
finalità extra-sanitarie.

DIVIETO ALCOL AI MINORENNI
Il testo prevede il divieto assoluto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Per questo, chi vende alcool deve chiedere agli acquirenti un documento di identità, a meno che non ci possano essere dubbi sulla sua maggiore età. I distributori automatici dovranno invece avere un sistema che, prima dell’erogazione, verifichi l’età dell’acquirente.
Per chi viola la legge vengono previste multe da 250 a mille euro. In caso di reiterazione del reato si prevede la sospensione dell’attività per 3 mesi e multe da 500 a 2 mila euro.

SLOT MACHINE
Il testo vieta le slot machine online nei locali pubblici a chiunque e l’accesso dei minorenni alle aree gioco dei locali: i gestori, anche qui, devono chiedere la carta d’identità al momento dell’entrata. Salta invece la norma che prevedeva l’obbligo di inserire la tessera sanitaria per azionare le slot machines. I locali che hanno aree gioco e slot machine, inoltre, devono esporre, sia all’esterno che all’interno, cartelli che informano sui rischi correlati al gioco. Ogni anno verranno messi in campo agenti dei Monopoli e dei carabinieri incaricati di fare 10 mila controlli a tappeto. Il decreto stabilisce inoltre il divieto di slot machine e altri giochi con vincite nelle vicinanze di scuole primarie e secondarie, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

PUBBLICITÀ GIOCHI CON VINCITE
Viene inoltre vietata in modo assoluto la pubblicità di giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni tv, radiofoniche o cinematografiche e sui giornali destinati ai bambini. La pubblicità di giochi con vincite, inoltre, per essere permessa sui vari mezzi di comunicazione deve sempre “riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato” e deve contenere l’avvertimento sul rischio
dipendenza.

BIBITE
Per quanto riguarda le bibite, la norma inserita dalla commissione prevede che debbano contenere il 20% di succo naturale ma che le nuove norme si dovranno applicare solo dopo l’eventuale esito positivo della procedura di notifica all’Unione europea.

CERTIFICATI MEDICI
Nel testo del decreto convertito si legge: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il ministro
della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea
certificazione medica, nonché linee guida per “effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia
professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.