fbpx
Istat con denominazione

ISTAT – INDICE PREZZI AL CONSUMO FOI E ADEGUAMENTO TFR – DICEMBRE 2016

L’indice misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente, ed è usato per adeguare periodicamente i valori monetari, come gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, ed il trattamento di fine rapporto (TFR). AGGIORNAMENTO Dicembre 2016 (Comunicato ISTAT 16/01/2017).

Nel mese di dicembre 2016, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di 100,3, aumentando dello 0,3 rispetto al mese precedente e aumentando dello 0,4 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.

 

Di conseguenza, il coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 novembre 2016, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/12/2016 al 14/01/2017 è pari a 1,795304%.

L’Indice FOI è utilizzato prevalentemente per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto e per la rivalutazione dei canoni di locazione immobiliare. Si forniscono di seguito alcuni ulteriori dettagli ed esempi di calcolo, rinviando per tutti gli indicatori economici, i tassi di interesse ed i costi di costruzione oggetto di verifica da parte di Legislazione Tecnica, con le serie storiche e le modalità di calcolo, alla pagina Indici, tassi e costi di costruzione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, comma 4, il trattamento di fine rapporto “con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”. Il successivo comma 5 prevede altresì, che “ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.
In pratica, il calcolo si effettua ricavando il 75% dell’incremento dell’indice del mese di riferimento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, e sommando a questo valore un coefficiente pari a 0,125 per ciascun mese (1,50 / 12). A maggiore chiarezza si fornisce un esempio di calcolo. Nel caso in cui non vi sia incremento nell’indice Istat, o addirittura vi sia un decremento, la relativa componente verrà considerata pari a zero, e si farà quindi riferimento solo alla parte fissa

Esempio di calcolo (dati fittizi)

1

Importo TRF accantonato al dicembre dell’anno precedente

10.000 Euro

2

Mese di cessazione del rapporto di lavoro

Maggio

3

Indice FOI mese di cessazione

105,00

4

Indice FOI mese dicembre dell’anno precedente

102,00

5

Incremento percentuale
(riga 3 / riga 4 – 1 x 100)

2,941176%

6

75% incremento percentuale
(riga 5 x 0,75)

2,205882%

7

Coefficiente fisso
(0,125 x 5)

0,60

8

Coefficiente di rivalutazione TFR
(riga 6 + riga 7)

2,805882%

9

Importo TFR rivalutato
(riga 1 x riga 8)

10.280,59 Euro

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE
In seguito all’abrogazione parziale dell’articolo 24 della L. 392/1978, ad opera della L. 431/1998, nei contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti “liberi” (di cui all’art. 2, comma 1, della medesima L. 431/1998, di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni – i cosiddetti “4+4”),  le modalità e la misura per definire l’aggiornamento del canone sono rimesse alla libera contrattazione tra le parti.
In linea generale, la maggior parte dei contratti prevede che l’aggiornamento avvenga di anno in anno, automaticamente (senza cioè che il locatore debba farne espressa richiesta al conduttore con lettera raccomandata, PEC o altra forma),  necessità di richiesta con raccomandata o altro), in misura pari al 100% dell’incremento dell’indice Istat.
L’art. 14 della L. 392/1978, che prevede invece l’aggiornamento in misura pari al 75% dell’incremento dell’Indice Istat FOI rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, rimane il riferimento per i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Quanto infine alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (la cui durata minima è stabilita dall’art. 27 della L. 392/1978), valgono per l’aggiornamento del canone le stesse considerazioni formulate a proposito dei contratti abitativi “liberi”.

Esempio di calcolo (dati fittizi)

1

Canone di locazione mensile

1.000 Euro

2

Indice FOI mese di corresponsione del canone

109,00

3

Indice FOI corrispondente mese dell’anno precedente

107,00

4

Incremento percentuale
(riga 2 / riga 3 – 1 x 100)

1,87%

5

Canone rivalutato al 100%
(riga 1 x riga 4)

1.018,70 Euro

6

75% incremento percentuale
(riga 4 x 0,75)

1,40%

7

Canone rivalutato al 75%
(riga 1 x riga 6)

1.014 Euro

 

 

Download dei documenti allegati: