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Obbligo responsabilità medica: specializzandi esenti, tirocinanti no.

Il ministero della Salute chiarisce: non solo i medici dipendenti ma neanche gli specializzandi sono obbligati ad assicurarsi per i rischi da responsabilità civile. Una nota del Ministero della Salute ricorda che i futuri specialisti sono esentati dal decreto legislativo 368/99. Il loro contratto di formazione è “finalizzato solo ad acquisire le capacità inerenti al titolo di specialista” e l’attività assistenziale è “funzionale ad acquisire progressivamente le competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola”. Ecco dunque le situazioni così come indicato dal ministero:

– i medici dipendenti Ssn sono esentati dall’obbligo Rc dal decreto legge sulla Pubblica amministrazione 90/2014, ma fanno bene ad assicurarsi perché alcuni ospedali non sono assicurati, altri hanno la “rivalsa facile” ed altri ancora sono auto assicurati ma la Corte dei Conti chiede al medico di pagare il danno erariale se l’ente risarcisce con soldi pubblici il sinistro di cui avrebbe colpa anche il medico;
– gli specialisti ambulatoriali per contratto sono coperti dall’Azienda sanitaria locale con la quale sono convenzionati per un massimale di 1.549.000 euro, ma vale la convenienza ad assicurarsi accennata per gli ospedalieri pubblici;
– i medici dipendenti degli ospedali privati accreditati Ssn sono assicurati perché equiparati ai colleghi pubblici dalla dicitura dello stesso articolo 27 della legge 90 che estende l’obbligo di copertura a tutte le aziende sanitarie; difficilmente ci sono dipendenti per converso nel privato non accreditato; si attendono i dati di un confronto lanciato dall’associazione delle strutture private Aiop sui meccanismi Rc negli altri paesi Ue (onere della prova, periodo per esercitare domanda risarcitoria)
– i medici di famiglia al pari di tutti i liberi professionisti, convenzionati o no con il Ssn, non sono coperti dall’assicurazione Asl e devono provvedere a coprire il rischio Rc;
– i medici specializzandi non devono assicurarsi (decreto legislativo 368/99)
– i tirocinanti in medicina generale devono assicurarsi poiché nessuna norma prevede la loro esenzione e il loro iter

Fnomceo ha di recente ricordato che finché non entra il regolamento che facilita l’accesso alle polizze a giovani medici e a medici a rischio non applicherà sanzioni deontologiche a nessun iscritto non assicurato. Intanto a un convegno a Spoleto il sindacato medici ospedalieri Cimo ricorda i dati Agenas secondo cui i premi Rc pagati da medici e strutture nel 2013 sono costati 1 miliardo di euro e i risarcimenti stimati ammontano a 600 milioni: e giustappunto 1,6 miliardi potrebbero ricavarsi se la medicina difensiva – che costa al Ssn da 10 a 14 miliardi – si riducesse di solo un decimo o poco più. Per superare le “logiche di conflittualità” Cimo propone compagnie di tipo mutualistico possedute da ospedali o enti pubblici, un tetto ai risarcimenti??ed un sistema “no blame” ove il paziente è risarcito senza necessariamente trovare un professionista colpevole: né medico né paziente dovrebbero ricorrere al tribunale per risolvere i contenziosi né sostenere spese legali.