Preso atto, conclusivamente che:
a) è stata espressa la mancata intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2012, sul testo dello schema di decreto oggetto della presente deliberazione, così come risultante a seguito del parziale accoglimento delle proposte emendative regionali, da parte dei rappresentanti del Governo, nel corso della seduta del 30 ottobre 2012, con la conseguente decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) tale mancata intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata confermata nella seduta del 22 novembre 2012 (Rep. Atti 231/CSR);
c) alla data odierna risultano decorsi i trenta giorni dalla seduta del 30 ottobre 2012, nella quale si era registrata la mancata intesa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Evidenziato il fatto che il mancato accoglimento della proposta regionale contenuta nell’emendamento relativo al criterio prioritario della rappresentatività geografi ca è stato determinato dalla sua non compatibilità con il quadro normativo delineato dall’art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, come già evidenziato nelle considerazioni più sopra svolte;
Rilevata l’urgenza di consentire l’avvio delle procedure per la definizione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario di cui all’art. 27 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard delle singole regioni per l’anno 2013, sulla cui base preordinare l’utilizzo delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno;
Rilevato pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato di dover provvedere, con propria deliberazione, ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 alla definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, in attuazione dell’art. 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
Delibera:
Provvedimento |
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
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Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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Parere sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico relativo alle modalità per la redazione, da parte dei Gestori, del Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale. |
Nella seduta del 30 ottobre 2012 ha espresso l’intesa condizionata all’accoglimento delle proposte emendative riportate in undocumento approvato.
Nella seduta del 22 novembre 2012 ha presentato undocumento di proposte emendative, con particolare riferimento al criterio della rappresentatività geografica. |
Nella seduta del 30 ottobre 2012 della Conferenza Stato-Regioni è stata espressa la mancata intesa con decorrenza dei termini.
Nella seduta del 22 novembre 2012 della Conferenza Stato-Regioni è stata espressa la mancata intesa.
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Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 135 dell’11.06.2013
(103)Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2012 Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fi ni della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. – Decorsi trenta giorni dalla seduta del 30 ottobre 2012, nella quale si era registrata la mancata intesa; – mancato accoglimento della proposta regionale contenuta nell’emendamento relativo al criterio prioritario della rappresentatività geografica, ritenuto non compatibile con il quadro normativo delineato dall’art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
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Delibera_Consiglio_Ministri_servizi_appropriatezza_definiz_costi_fabb_standard.pdf