Indicazioni sulle modalità per la determinazione del tasso.
AGGIORNAMENTO DEL 13/09/2014: il D.L. 132/2014 ha modificato l’art. 1284 del Codice civile prevedendo una misura del saggio aumentata in caso di instaurazione di un procedimento.
Ai sensi dell’art. 1284, comma 1, del Codice Civile, la misura del saggio degli interessi legali, inizialmente fissata al 2,5% in ragione d’anno, può essere modificata dal Ministro del tesoro (ora Ministero dell’economia e delle finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
L’ultimo decreto di variazione è il D.M. del 12/12/2013 – pubblicato in G.U. n. 292 del 13/12/2013 – con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato il saggio dell’interesse legale al valore dell’1%. Il nuovo valore dell’1% entra in vigore a partire dal 01/01/2014, sostituendo il precedente 2,5% approvato con D.M. del 12/12/2011 ed in vigore dal 01/01/2012.
Si precisa altresì che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell’effettivo pagamento, ed inoltre che, stante il disposto dell’art. 1284, comma 3, del Codice civile, gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
AGGIORNAMENTO 13/09/2014
Il D.L. 12/09/2014, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha aggiunto i nuovi commi quarto e quinto all’art. 1284 del Codice civile, in forza dei quali:
Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
In altri termini, se la pretesa risarcitoria viene perseguita nell’ambito di un procedimento – sia esso in sede civile, amministrativa o penale, ed anche un procedimento arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile – la misura del saggio di interesse legale si intende sostituita da quella prevista dal D. Leg.vo 231/2002 (come modificato dal D. Leg.vo 192/2012), e determinato semestralmente con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il D.L. 132/2014 è attualmente in fase di conversione dunque la norma commentata potrebbe subire modifiche.